E’ stato sollevato un polverone mediatico su questo pronunciamento del Tribunale del Riesame sul quale occorre fare chiarezza

Lunedì scorso La Stampa pubblica la notizia dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, il giorno dopo i sindacati di polizia dichiarano a mezzo stampa che l’Askatasuna dev’essere sgomberato.

La prima cosa che desta degli interrogativi è che la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’ordinanza è pervenuta ai difensori martedì in mattinata inoltrata, l’informazione, quindi, era a conoscenza dell’ordinanza prima della comunicazione alle parti da parte del Tribunale. Difficile ipotizzare che un giornalista o chi per lui de La Stampa stia in pianta stabile in cancelleria, la comunicazione, verosimilmente filtrata dagli ambienti del Tribunale di Torino, è di fatto arrivata prima agli organi di informazione che alle parti in causa.

Quali sono realmente i termini della questione? La PM Pedrotta apre un fascicolo a carico di elementi dell’Askatasuna con delle ipotesi di reato tra cui l’associazione sovversiva, chiedendo delle misure cautelari. Il GIP ritiene che l’accusa di reato di appartenenza ad associazione sovversiva non sia supportata da indizi sufficienti. La Pedrotta fa opposizione presso il Tribunale del Riesame, che conferma che non ci sono indizi sufficienti per il reato di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) ma ritiene che ci siano indizi sufficienti per l’accusa di reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Gli elementi dell’Askatasuna indagati sono quindi colpevoli di associazione per delinquere? Assolutamente no.

Non si tratta di una sentenza, semplicemente perché non c’è stato un processo. L’ambito del pronunciamento riguarda misure di restrizione della libertà personale da qui al processo che dovrà svolgersi. Inoltre la decisione e le motivazioni stesse da parte del Tribunale del Riesame non sono definitive perché l’ordinanza è impugnabile in Cassazione, infatti le misure cautelari sono sospese.

Nel “maxi-processo” NoTav per i fatti del 2011 – l’Askatasuna è stato molto attivo nella lotta NoTav – una parte piuttosto significativa del teorema accusatorio della PM di allora, che era sempre la Pedrotta, riguardava il concorso morale, detto in parole molto semplici: anche se non avevi commesso il reato, il fatto di essere presente ai fatti ti rendeva colpevole. Questa parte del teorema accusatorio è stata sconfessata nel processo in secondo grado.

Il reato di associazione (sia il 270 che il 416) prevede una condanna penale solo per il fatto di farne parte (da 3 a 7 anni per il 416). Qualora l’imputato abbia commesso dei reati ai fini dell’associazione, ad esempio un furto, la pena sentenziata per il reato di furto verrà sommata alla pena sentenziata per il reato di associazione. In parole molto semplici il teorema accusatorio della PM prevede che il solo fatto di far parte dell’Askatasuna, o di una cerchia all’interno di esso, sia di per sé un reato.

Allo stato attuale e fino a sentenza definitiva passata in giudicato, quindi fino alla sentenza di eventuali processi in altri gradi di giudizio oltre il primo, si tratta di fatto di ipotesi di reato.