Il prof. Paolo Maddalena, Presidente emerito della Corte Costituzionale, risponde ad alcune domande del comitato referendario LaTuaCavallerizza.

LaTuaCavallerizza
Ritiene che i beni storico-architettonici pubblici debbano essere dichiarati inalienabili e che la loro vendita debba essere considerata illegittima (come nel caso della parte di Cavallerizza Reale acquisita dalla Cassa Depositi e Prestiti), anche in caso di cartolarizzazione dei beni stessi?

Ritiene legittimo deliberare destinazioni d’uso privatistiche per tali beni, come strumento di ‘valorizzazione’ e creazione di appetibilità per gli investitori privati?

Quali forme di difesa dalla privatizzazione dei beni pubblici ritiene più efficaci?

Paolo Maddalena
Non ostante l’art. 1 della Costituzione abbia introdotto una forma di Stato, detto “Stato comunità”, nel quale la “sovranità appartiene al Popolo”, si continua a ragionare come se la sovranità appartenesse allo Stato persona giuridica, detto anche Stato amministrazione, come era sotto la vigenza dello Statuto albertino.

Nella nuova visuale dello Stato comunità elemento costitutivo dello Stato è il “territorio”, formato da beni a esso strutturalmente legati, in quanto “proprietà pubblica” del Popolo a titolo di “sovranità” (ciò era già stato fatto presente dal Regio Regolamento di contabilità pubblica n. 85 del 1885, in epoca non sospetta) ed elementi identitari della Nazione, come per l’appunto i beni artistici e storici e il paesaggio, che hanno carattere “demaniale”, sono cioè inalienabili, inusucapibili e inespropriabili; e da beni commerciabili, come si legge anche nell’art. 42 della Costituzione, secondo il quale “la proprietà è pubblica e privata”.

Ne consegue che la vendita di questi beni è illecita, in quanto contraria a detti principi costituzionali, peraltro chiaramente esplicitati dal citato articolo 42 Cost. che impone ai privati, e a maggior ragione agli Enti pubblici, di assicurare il perseguimento della “funzione sociale” del bene, nonché dall’art. 41 Cost., secondo il quale, le negoziazioni “non possono svolgersi in contrasto con l’utilità pubblica, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Dal che discende la nullità della vendita di detti beni, anche attraverso il sistema delle cartolarizzazioni, ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, che dichiara nulli, senza limiti di tempo, gli atti e i contratti contrari a principi imperativi.

E’ da precisare, a questo proposito, che, per quanto riguarda le cartolarizzazioni, c’è anche un altro motivo di illiceità, ed è il fatto che questo tipo di vendita, come tutti i derivati, è in realtà una “scommessa”, vietata dal nostro ordinamento, e in specie dall’art. 1933 del codice civile, per cui la legge istitutiva di questo pseudo istituto giuridico dovrebbe essere portata all’esame della Corte costituzionale per il suo annullamento.

Da quanto detto discende implicitamente anche la risposta alle altre due domande. Risulta infatti chiaro che la cartolarizzazione, e in sostanza, la vendita della Cavallerizza è da qualificare come atto illecito produttivo di danno pubblico alla Collettività, e quindi da denunciare alla Procura regionale della Corte dei conti per l’accertamento delle relative responsabilità amministrative. Inoltre nulla si oppone al promovimento da parte di un gruppo di cittadini e di Associazioni ambientaliste, che sono legittimati ad agire dal combinato disposto degli articoli 2 (l’individuo è “parte” della Collettività), 3 (tutti i cittadini sono titolari del diritto fondamentale di partecipazione), 118, ultimo comma (i cittadini, singoli o associati, possono agire nell’interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà, di una azione giudiziaria davanti al giudice ordinario per ottenere una sentenza che dichiari l’appartenenza pubblica di detto bene e la necessità della sua restituzione alla Collettività torinese, vera proprietaria pubblica del bene in questione.

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